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Redazione
Dal prossimo 27 settembre 2026 entrano in vigore nuove regole UE relative al greenwashing, regole che valgono anche per locali horeca, alberghi, strutture ricettive, etc. che non potranno più utilizzare slogan generici per asserire la loro vocazione ambientale o venderla come un punto di forza assoluto.
Il rispetto delle norme riduce il rischio di sanzioni fino a 10 milioni e rafforza la fiducia del mercato. Ne parliamo in questa intervista esclusiva con Alessandro Klun, giurista in materia di legislazione ristorativa.
D.: Con il divieto di utilizzare slogan ambientali generici come ‘ecologico’, ‘eco-friendly’ o ‘amico della natura’, quali attenzioni deve avere un direttore di Hotel o ristorante per sostituire queste espressioni con dati specifici, misurabili e documentabili?
«Un direttore di hotel o un ristorante, la regola pratica dal 27 settembre 2026 è semplice: non basta più dire ‘ecologico’, ‘eco-friendly’, ‘amico della natura’, visto che il Decreto Legislativo 30 del 2026 considera ingannevoli le asserzioni ambientali generiche, se non è possibile dimostrare un livello riconosciuto di eccellenza della prestazione dichiarata. Quindi concretamente è necessario sostituire lo slogan con un dato preciso e riferito esattamente a ciò che si sta descrivendo. Per esempio ‘100% energia elettrica da fonti rinnovabili’ occorre l’indicazione della fonte e della documentazione a supporto, oppure ‘riduzione del consumo idrico del 18% rispetto al 2025’ richiede la specificazione del periodo, del metodo di calcolo, dei dati di partenza. Ogni claim dovrebbe quindi avere tre requisiti, cioè essere specifico, misurabile e verificabile. In questo senso quindi è necessario conservare fatture, acquisire certificazioni, letture dei contatori, prestare attenzione ai contratti dei fornitori e alle metodologie di calcolo, così da poter dimostrare l’affermazione. In pratica, prima si raccoglie la prova, poi si scrive il claim. È opportuno inoltre far verificare preventivamente il sito, un menu, una brochure e il materiale pubblicitario».
D.: La nuova normativa stabilisce che un’unica azione ecologica (come l’uso di fotovoltaico o l’eliminazione delle porzioni minidose) non consente di definire l’intera struttura o l’intero soggiorno come ‘green’. Ecco spiegaci meglio come funziona…
«Dal 27 settembre 2026 il principio da seguire è non attribuire all’intera struttura alberghiera o ristorativa un beneficio ambientale che riguarda soltanto una singola iniziativa. Quindi per un hotel o ristorante è opportuno circoscrivere sempre il claim, non ‘hotel green’, ma ad esempio ‘fotovoltaico installato sulla struttura con produzione pari a X kW nel 2025’ e ancora non ‘soggiorno sostenibile’, ma ‘eliminazione delle confezioni monodose nei servizi di cortesia’, questi due semplici esempi. Altro accorgimento da adottare è quello per cui ogni affermazione deve essere documentabile, quindi vanno conservati certificazioni, fatture, dati dei consumi, registri, contratti dei fornitori. E ancora, evitare loghi, immagini, colori o titoli della comunicazione che facciano sembrare generale un beneficio che invece è parziale. Infine, prima della pubblicazione è consigliabile verificare la brochure, il menu, anche i portali di prenotazione, controllando che ogni claim sia specifico, verificabile e riferito esattamente all’iniziativa a cui la prova si riferisce. Quindi una pratica sostenibile va comunicata come pratica sostenibile, non come certificazione dell’intera struttura».
D.: Bene, occhio allora ad usare i termini giusti nella comunicazione, ma per fare questo gli hotel e i ristoranti hanno bisogno di dati tecnici certi per giustificare le proprie comunicazioni: che procedura devono attuare per ottenere schede tecniche, dati di consumo, certificazioni ed evidenze sulla tracciabilità dei prodotti acquistati?
«La procedura più sicura è senza dubbio quella di creare un vero e proprio fascicolo ambientale, tra virgolette, per ogni claim comunicato al cliente. Questo richiede a mio avviso alcune pratiche operative, ed in particolare: inserire nei contratti di acquisto una clausola che obblighi il fornitore a consegnare schede tecniche, certificazioni, dichiarazioni ambientali, dati quantitativi, informazioni sulla provenienza, aggiornandoli in caso di variazioni. E ancora, per ogni prodotto o servizio conservare evidenze oggettive come fatture, lotti, certificazioni, consumi energetici o idrici e, quando rilevante, documenti di tracciabilità della filiera. E ancora, istituire una scheda interna del claim indicando esattamente cosa viene dichiarato, a quale prodotto, servizio o processo si riferisce, il periodo considerato, metodologia di calcolo e la documentazione a supporto. Ultimo, ma non per questo per ordine di importanza, prevedere un controllo periodico, chiedo scusa, quindi prima di pubblicare un claim qualcuno deve verificare prova e validità. Tutto questo è importante perché il Decreto Legislativo 30 2026 rafforza la disciplina del Codice del Consumo sulle comunicazioni ambientali e sulle pratiche idonee a indurre in errore il consumatore. Quindi il fornitore deve fornire la prova, l’hotel e il ristorante deve conservarla e chi fa marketing deve comunicare esclusivamente ciò che quella prova dimostra».
D.: Da quanto ci dici, le dichiarazioni della struttura dipendono in larga misura dai fornitori di beni e servizi. Quali criteri di selezione e verifica documentale è opportuno introdurre nei contratti affinchè le informazioni ambientali lungo la filiera siano trasparenti e a prova di sanzione?
«Possiamo dire che la regola operativa è: no documentazione, no claim. Questo perché il Decreto Legislativo 30 2026 considera ingannevoli le asserzioni ambientali generiche non dimostrate e quelle che estendono all’intera attività alberghiera o ristorativa un beneficio riferibile solo ad un aspetto specifico. Quindi, nei contratti con fornitori si potrebbe inserire una cosiddetta clausola ambientale dedicata, che obblighi il fornitore a consegnare e mantenere aggiornati schede tecniche, certificazioni, metodologie di calcolo, origine e tracciabilità dei prodotti, oltre alla documentazione relativa a eventuali audit o verifiche indipendenti. La documentazione deve essere specifica per il prodotto o servizio, con periodo di validità, unità di misura, identificazione del lotto o della fornitura quando applicabile. È inoltre opportuno prevedere in questi rapporti contrattuali un obbligo di comunicazione immediata in caso di variazioni, decadenza o sospensione di una certificazione. Tra le clausole del relativo contratto inserirei un diritto di audit, un obbligo di conservazione delle evidenze, una dichiarazione di responsabilità sull’esattezza dei dati e anche valutare una manleva contrattuale, nei limiti giuridicamente validi, per informazioni inesatte imputabili al fornitore. Quindi, prima di pubblicare qualsiasi claim, l’hotel o il ristorante deve comunque verificare autonomamente che la documentazione ricevuta sostenga, supporti esattamente ciò che viene comunicato al cliente. Di per sé, e questo è importante, il certificato del fornitore non autorizza automaticamente a qualificare come green l’intera struttura o un aspetto specifico di questa».
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